Premessa
In seguito al Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria.
Più nello specifico, mentre gli intermediari finanziari dovranno fornire i dati sulle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l’estero, i professionisti, i revisori contabili, nonché gli stessi intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria dovranno trasmettere le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.
Come è immediato comprendere, l’assoluta novità della previsione introdotta sta nel fatto che le richieste di informazioni potranno riguardare masse di contribuenti e non singole posizioni.
La legge europea per il 2013
Il Provvedimento in oggetto si è reso necessario in conseguenza delle previsioni introdotte con la Legge 6 agosto 2013 n.97 (legge europea per il 2013).
È infatti necessario ricordare che l’art. 9, comma 1, lettera b) della legge appena richiamata, nel modificare il Decreto-Legge 167/ 1990 ha stabilito che, al fine di garantire la massima efficacia all’azione di repressione delle evasioni fiscali internazionali, l’Unità centrale per il contrasto all’evasione internazionale (UCIFI) e i reparti speciali della Guardia di finanza, possono richiedere agli intermediari finanziari i dati delle operazioni intercorse con l’estero per masse di contribuenti.
Sempre con la stessa disposizione è stato inoltre previsto che può essere richiesto agli altri soggetti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio (professionisti compresi), l’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.
Al fine di poter definire le modalità e i termini delle richieste in oggetto era stata tuttavia prevista l’emanazione di un apposito provvedimento congiunto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza: provvedimento che, proprio lo scorso 8 agosto, ha visto la luce.
Pec da trasmettere entro il 31 ottobre
In considerazione della nuova previsione introdotta, i professionisti saranno tenuti a comunicare, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo Pec, utilizzando i canali Entratel o Fisco on line.
È infatti da sottolineare come sia le richieste di informazioni che le risposte dovranno essere necessariamente effettuate utilizzando il sistema Pec, eccezion fatta per le richieste trasmesse nel periodo transitorio (ovvero prima del 31 ottobre), per le quali è ammessa la trasmissione in formato cartaceo, con misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.
Dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, i professionisti dispongono di un lasso di tempo di 15 giorni per poter trasmettere i dati identificativi del titolare effettivo, per mezzo di un documento statico non modificabile (ovvero nei formati.pdf, .jpg, .gif, .tiff.)
La validità della risposta sarà attestata da un’apposita comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate inviata a mezzo Pec.
Qualora l’invio non sia ritenuto valido dovrà essere rinnovato entro il termine di 5 giorni dal ricevimento del messaggio Pec.
Rag. Roberta Vailati
Commercialista – Revisore contabile
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