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OGGETTO: Ristrutturazione condomini
Premessa
La Legge di Bilancio 2018 non è intervenuta sulla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali in quanto la stessa è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI | |||
Tipologia intervento | Detrazione spettante | Spesa massima | |
Fino al 31.12.2016 | Dall’1.1.2017 al 31.12.2021 | ||
Generalità degli interventi agevolabili |
65% |
Specifico limiteprevisto pertipologia di intervento |
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Interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda |
— (*) | 70% |
€ 40.000Xnumero unitàdel condominio |
Interventi volti a migliorare la prestazione energetica, invernale ed estiva, dai quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015 |
— (*) | 75% |
(*) Fino al 31.12.2016, per le spese relative a tali particolari interventi è possibile fruire della detrazione del 65% facendo rientrare i lavori in uno degli “ordinari” interventi agevolabili.
Cessione del credito
In luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali.
CESSIONE DEL CREDITO DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA |
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TIPOLOGIA INTERVENTO |
CESSIONE CREDITO |
Dall’1.1.2016 – solo su parti comuni condominiali |
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“Generalità” degli interventi agevolabili |
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Dall’1.1.2017 – solo su parti comuni condominiali | |
Interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda |
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Interventi volti a migliorare la prestazione energetica, invernale / estiva, da quali consegue la qualità media di cui al DM 26.6.2015 |
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Dall’1.1.2018sia su singole unità immobiliari che su parti comuni condominiali |
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“Generalità” degli interventi agevolabili |
Bonus per interventi di recupero edilizio e sisma bonus
È prorogata, per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017), la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% su un importo massimo di € 96.000.
ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE / MESSA IN SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI (1) |
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Tipologia intervento |
Detrazione spettante |
Spesa massima |
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Fino al 31.12.2016 |
Dall’1.1.2017al 31.12.2021 |
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“Generalità” degli interventiex art. 16-bis, comma 1,lett. i), TUIR |
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€ 96.000 |
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10 rate annuali |
5 rate annuali |
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65% |
50% |
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Se da detti interventi deriva il passaggio a 1 classe di rischio sismico inferiore |
— (2) |
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Se da detti interventi deriva il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiore |
— (2) |
(1) Dall’1.1.2017 sono comprese anche le spese per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
(2) Fino al 31.12.2016 per tali spese è possibile fruire della detrazione del 65% ex art. 16-bis), TUIR.
(3) La detrazione del 75% – 85% è riconosciuta su una spesa massima di € 96.000 moltiplicato per il numero di unità del condominio.
Con riferimento a tali interventi su parti comuni condominiali con riduzione della classe di rischio sismico, dall’1.1.2017, in luogo della detrazione, i possibili beneficiari (capienti / incapienti) possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con possibilità di cedere successivamente tale credito.