Ai gentili Clienti – Loro sedi
OGGETTO: F24 a zero: istanza di autotutela
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarle le regole attualmente in vigore qualora si dovesse omettere la presentazione di un Modello F24 (utilizzato per il pagamento dei tributi) che presenti un saldo a ZERO per via dell’utilizzo in compensazione di eventuali crediti d’imposta.
INTRODUZIONE (SEMPLICE PER IL CLIENTE) | I soggetti titolari di partita Iva hanno “l’obbligo” di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali (imposte, tasse e contributi) esclusivamente con modello F24 telematico, indipendentemente dall’importo da versare e ciò anche se l’F24 è a saldo 0 per via dell’utilizzo in compensazione di eventuali crediti d’imposta.Tali soggetti possono effettuare il versamento direttamente, mediante i servizi telematici (Entratel o Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario. Tuttavia, possono anche rivolgersi ad un intermediario abilitato al servizio telematico Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) cui conferire apposito mandato.
Oltre ai titolari di partita IVA, di cui in precedenza, a decorrere dal 1° ottobre 2014, chi utilizza il modello F24 per eseguire i versamenti, è obbligato all’utilizzo del modello telematico: 1) se per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; 2) nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia d’importo positivo; 3) nel caso in cui il saldo finale sia d’importo superiore a 1.000 euro, indipendentemente da eventuali compensazioni. Dunque, anche chi non è titolare di partita IVA, se rientra in una delle predette ipotesi è “obbligato” a presentare il Modello F24 in modalità telematica (in modo diretto oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato), senza la possibilità di presentarlo cartaceamente presso posta/banca.
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il modello f24 a zero | Il Modello F24 (utilizzato per il versamento d’imposte, tasse e contributi), può avere un saldo a zero per via dell’utilizzo in compensazione di eventuali crediti d’imposta.Il legislatore fiscale prevede che, anche quando il saldo dell’F24 è zero, occorre, comunque, presentarlo al versamento entro il termine di scadenza previsto per il tributo (a debito) oggetto di pagamento.
In base alle regole viste in premessa, la presentazione di un Modello F24 con saldo 0, deve avvenire sempre in modalità telematica.
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In caso di omessa presentazione | Assodato che, anche qualora il Modello F24 presenti saldo 0, questi, comunque, è da presentarsi (telematicamente) al versamento, vediamo cosa succede qualora si ometta tale adempimento.
Dunque, nel caso in cui si ometta la presentazione al versamento del Modello F24 con saldo 0, sono previste le seguenti sanzioni:
Tuttavia, è possibile ravvedersi, applicando le sanzioni riportate nella tabella che segue.
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Entro il 16 giugno 2016 il sig. Rossi doveva eseguire il versamento dell’acconto IMU 2016 (per un secondo immobile di sua proprietà) e il debito complessivo d’imposta ammontava ad euro 1.000. Tuttavia, questi aveva un credito IRPEF (saldo 2015) da utilizzare in compensazione di pari importo. Dalla compensazione il modello F24 era a zero e non l’ha presentato al versamento.Come termine di “omissione” deve essere considerato il 16 giugno (ossia il giorno entro cui occorreva versare l’acconto IMU per il 2016).
Supponiamo che egli decida di ravvedersi presentando il Modello F24 a zero, il giorno 19 settembre 2016. In tal caso si renderà applicabile la sanzione di euro 12,50. |
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la convenienza a ravvedere l’imposta | A volte, invece di ravvedere l’omessa presentazione del Modello F24 a zero, potrebbe risultare conveniente ravvedere direttamente il tributo oggetto di versamento.
Tuttavia, egli poteva optare anche per un’altra soluzione, ossia ravvedere direttamente l’acconto IMU di 1.000 euro. In tale ipotesi, avrebbe dovuto applicare la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint, applicabile per i primi 14 giorni). Pertanto, essendo i giorni di ritardo pari a 7 (dal 17 giugno al 23 giugno) la sanzione sarebbe stata dello 0,7%.
Alla sanzione occorreva aggiungere gli interessi al tasso annuo legale (attualmente pari allo 0,2%) per ogni giorno di ritardo.
In definitiva, ravvedendo direttamente l’IMU, tra sanzione ed interessi, il sig. Rossi avrebbe versato 7,04 euro (a fronte degli 11,11 previsti per il ravvedimento dell’F24 a zero omesso).
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CHECK LIST | ||||||||||||||||
DENOMINAZIONE | ||||||||||||||||
CODICE FISCALE | ||||||||||||||||
P. IVA (EVENTUALE) | ||||||||||||||||
soggetti beneficiari | q SOGGETTO TITOLARE DI PARTITA IVAq SOGGETTO NON TITOLARE DI PARTITA IVA
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MODELLO F24 A ZERO OMESSO | q SI (POSSIBILITA’ DI RAVVEDERSI)q NO
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sANZIONE DA APPLICARE PER RAVVEDIMENTO F24 A ZERO | q 5,56 euro, se il modello F24 è presentato entro cinque giorni dall’omissioneq 11,11 euro, se il modello F24 è presentato entro novanta giorni dall’omissione
q 12,50 euro, se il modello F24 è presentato entro un anno dall’omissione. |
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CONVENIENZA A RAVVEDERE DIRETTAMENTE IL TRIBUTO | q SIq NO | |||||||||||||||
RECAPITI NECESSARIAL FINE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRA-ZIONE FINAZIARIA | MAIL _____________________________________________
TELEFONO ________________________________________
FAX ______________________________________________
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Distinti saluti
Roberta Vailati