Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che, salvo ulteriori interventi, dal 30 giugno sarà in vigore l’obbligo di accettare i pagamenti con carta di debito. Tuttavia, così come chiarito dal MEF, non saranno previste sanzioni in capo a professionisti ed imprenditori che non dovessero datarsi di POS.
Premessa
L’obbligo Pos è stato introdotto per promuovere la diffusione e l’uso dei pagamenti con carte di debito e credito e limitare l’uso del contante.
I costi connessi a tale nuova previsione non sono tuttavia trascurabili, e, per tali motivi, vivaci sono state le proteste degli operatori.
In risposta all’interrogazione n. 5-02936 in Commissione Finanze alla Camera il Ministero dell’Economia ha però chiarito che non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui i professionisti non dovessero dotarsi di POS entro la data del 30 giugno 2014.
Si aderisce, in tal modo, all’interpretazione fornita dal Consiglio nazionale Forense, che, con riferimento alla disposizioni che dovrebbero trovare presto attuazione parla di mero “onere”, piuttosto che di “obbligo giuridico”.
Le conseguenze
Qualora il cliente volesse effettuare il pagamento con carta di debito, ma il professionista ne fosse sprovvisto, si configurerebbe la fattispecie della “mora del creditore”.
In questo caso il debitore non è liberato dall’obbligazione, ma, comunque può essere addebitato allo stesso il ritardo nel pagamento.
Per questo motivo il professionista/imprenditore non dotato di Pos non potrà chiedere al cliente che vuole pagare con carta di debito gli interessi maturati.
In tal senso una possibile soluzione potrebbe essere quella di inserire un’apposita clausola contrattuale con la quale si individua un metodo di pagamento diverso dalla carta di debito: nulla vieta infatti alle parti di derogare la disposizione introdotta.
Alcune perplessità sorgono invece con riferimento ad altre fattispecie: si pensi, a tal proposito ad un piccolo ristorante, in cui il cliente decida di pagare con carta di debito.
In questo caso, evidentemente, la mora del creditore non è una conseguenza priva di effetti.
I costi
In considerazione del fatto che il cliente può comunque richiedere il pagamento con carta di debito, è da rilevare come molti ordini professionali stiano sottoscrivendo appositi accordi per la sottoscrizione di contratti a costi particolarmente vantaggiosi per i loro iscritti.
In ogni caso, però, i costi non sono trascurabili.
Al fine di illustrare la procedura prevista per i pagamenti con carta di debito e i costi alla stessa connessi, può essere utile richiamare lo studio condotto dai Consulenti del lavoro (Circolare n.12 del 29 maggio)
I costi appena esposti diventano particolarmente penalizzanti in tutti quei casi in cui il margine di guadagno è particolarmente contenuto: si pensi, a tal proposito, ai tabaccai e ai distributori di carburante.
Prospettive future
È necessario ricordare come il D.M. 24.1.2014 abbia espressamente rimandato ad un successivo decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore (e, dunque, entro il 26 giugno 2014), la possibilità di definire nuove soglie e nuovi limiti di fatturato rispetto a quelli in precedenza fissati.
Non rimane pertanto che attendere eventuali futuri sviluppi.
Distinti saluti
Rag. Roberta Vailati
Commercialista – Revisore contabile
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