Spese di pubblicità e di rappresentanza: deducibilità fiscale
Ai fini fiscali la differenza tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza assume fondamentale rilievo in quanto, mentre le prime sono completamente deducibili, le seconde sono sottoposte a specifici limiti.
Da un punto di vista fiscale, l’art. 108, co. 2, D.P.R. 917/1986 prevede quanto segue “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi”.
In base alla normativa anzidetta, le spese di pubblicità sono integralmente deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute oppure in quote costanti nell’esercizio e nei quattro successivi.
Diversamente, in base alle disposizioni dell’art. 108, co.2, D.P.R. 917/1986, i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi tra le spese di rappresentanza, sono deducibili:
ð integralmente, se di valore unitario non superiore a € 50;
ð se di valore unitario superiore a € 50, nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza nel D.M. 19.11.2008, nell’anno di sostenimento e nel limite dell’importo annuo massimo ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del Conto economico) le seguenti percentuali:
ð 1,3% con ricavi proventi gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;
ð 0,5% con ricavi proventi gestione caratteristica da 10 milioni di euro a 50 milioni di euro;
ð 0,1% con ricavi proventi gestione caratteristica superiori a 50 milioni di euro.
Deducibilità fiscale spese di rappresentanza e spese di pubblicità |
Sentenza n. 10914/2015 dello scorso 27 maggio
Ai fini della deducibilità delle spese di sponsorizzazione alla stregua di spese di pubblicità, è necessario che il contribuente dimostri, non solo la congruità dei costi sostenuti a fini di sponsorizzazione in rapporto all’attività caratteristica e al volume d’affari che ne costituiscono il risultato, ma anche la loro idoneità ad ampliare le prospettive di crescita dell’impresa nell’ambito territoriale beneficiato dalle attività di sponsorizzazione, in tale ottica non essendo sufficiente che la spesa sia debitamente documentata, ma occorrendo altresì che ne sia comprovata l’inerenza sotto lo specifico profilo del concreto vantaggio che nello specifico contesto territoriale ne possono ritrarre le attività del contribuente in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi.
Le spese di sponsorizzazione costituiscono, invece, spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti dall’art. 108 del TUIR ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale.
OSSERVA – In termini pratici, vi dev’essere la dimostrazione, da parte della società contribuente, dell’esistenza del requisito dell’inerenza sotto il profilo del concetto di vantaggio in termini d’allargamento della clientela e d’incremento dei ricavi. |
Distinti saluti