Il DPCM del 9.6.2015 pubblicato in G.U. 12.06.2015 ha disposto la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni Unico/Irap 2015, a favore dei contribuenti con studi di settore.
In particolare, il DPCM, prevede la proroga dei termini di versamento a favore dei soggetti:
che esercitano un’attività economica per la quale sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano:
ricavi/compensi di ammontare ≤ €. 5.164.569;
a nulla rilevando altre eventuali cause di esclusione/inapplicabilità.
Possono, quindi, fruire alla proroga anche i soggetti per i quali operano:
• cause di esclusione dagli studi di settore (che non sia da quella rappresentata dall’ammontare di ricavi/compensi > €. 5.164.569,00): inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.;
• cause di inapplicabilità degli studi stessi (es.: cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.);
i soggetti che dichiarano un reddito imputato dai soggetti di cui sopra:
soci di società di persone o Srl in trasparenza fiscale;
soci di studi associati;
collaboratori di impresa familiare (e coniugi di aziende coniugali);
i contribuenti che adottano il regime dei “minimi” o il nuovo regime forfettario (si ritiene per qualsiasi attività svolgano, anche se priva di studio di settore regolarmente validato).
I nuovi termini
Per effetto della suddetta proroga i versamenti possono essere effettuati:
entro il 6 luglio 2015 (in luogo del 16/06) senza alcuna maggiorazione;
dal 7 luglio al 20 agosto 2015: con la maggiorazione dello 0,4% (il termine differito di 30gg cade infatti all’interno della “proroga di Ferragosto”, attualmente posta a regime).
Soggetti che non godono della proroga
Rimangono, invece, ferme le scadenze per i pagamenti di Unico 2015:
del 16 giugno 2015;
o dal 17 giugno al 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40%;
per contribuenti che sono estranei agli studi di settore, cioè:
persone fisiche che compilano il modello Unico ma anche i contribuenti senza sostituto d’imposta che presentano il 730 e risultano a debito d’imposta;
persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
soggetti non titolari di Partita Iva;
soggetti che hanno un codice attività per il quale non sono previsti studi di settore (e quindi sono soggetti a parametri);
soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito d’impresa/lavoro autonomo (es. società/imprenditori titolari di reddito agrario);
i soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.
Non usufruiscono, poi, della proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno, in quanto la loro scadenza del pagamento delle imposte coincide con:
16 luglio 2015;
20 agosto 2015 (con maggiorazione del 0,40%).
Imposte prorogate
La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti da Unico 2015, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto “minimale”.
A titolo esemplificativo si citano tra i versamenti che godono della proroga:
saldo 2014 e acconto 2015 Irpef;
saldo 2014 e acconto 2015 Ires;
saldo 2014 addizionale regionale e saldo 2014/acconto 2015 addizionale comunale;
saldo Iva 2014 solo per chi presenta la Dichiarazione Iva unificata con Unico (con scadenza 16 giugno, quindi maggiorato dell’1,2%);
contributi previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata (Risoluzione n. 173/2007);
imposta sostitutiva regime nuove iniziative, regime dei minimi e regime forfettario;
cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE/IVAFE per immobili/attività detenuti all’estero dovuti dalle persone fisiche che usufruiscono della proroga;
diritto camerale (il Ministero dello Sviluppo nella Circolare 30.5.2011, n. 103161 aveva chiarito che la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è “ancorato” al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi).