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OGGETTO: Emersione dei capitali nazionali ed esteri – pubblicato il Modello definitivo per aderire
Premessa
Pronto il Modello definitivo di richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, introdotta dalla L. 186/2014.
Da venerdì 30.01.2015, infatti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare la versione definitiva del Modello da presentare all’Agenzia delle Entrate per regolarizzare le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero, al 31 dicembre 2014 o prima di questa data, in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale e non.
Approvate anche le istruzioni al Modello.
Il Modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria” è composto dal:
- frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- dalla sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente;
- dai quadri per l’indicazione dei soggetti, dei dati rilevanti per la determinazione degli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero e dei maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e dei contributi previdenziali.
Chi può utilizzare il Modello
Il Modello deve essere utilizzato dall’autore della violazione:
- degli obblighi di dichiarazione previsti dall’articolo 4, co. 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, che intende avvalersi della procedura di emersione internazionale prevista dall’articolo 1, comma 1, della Legge n. 186 del 2014;
- e dal contribuente non destinatario degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, o che essendone obbligato vi abbia adempiuto correttamente, che intende avvalersi della procedura di emersione nazionale prevista dall’articolo 1, comma 2, della medesima Legge n. 186 del 2014.
La procedura: l’adesione e il versamento
Allo scopo di sanare le citate violazioni, il contribuente deve:
1. indicare spontaneamente all’Amministrazione Finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta telematica (istanza):
tutti gli investimenti;
e tutte le attività di natura finanziaria,
costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP, dei contributi previdenziali, dell’IVA e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all’estero, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, co. 1 del D.L. n.167/90;
2. versare le somme dovute in base all’invito di cui all’art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 218/97, e successive modificazioni.
NOTA BENE – Non è possibile avvalersi della compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Opzione per la tassazione forfetaria
Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1, comma 1, della citata Legge n. 186 del 2014, i contribuenti per i quali la media delle consistenze delle attività finanziarie detenute all’estero al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro possono chiedere, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, di calcolare gli stessi applicando il metodo forfetario previsto dall’art. 5-quinquies, comma 8, del citato Decreto Legge n. 167 del 1990.
Nel Modello Ministeriale tale scelta viene fatta nel frontespizio:
Modalità e termini di presentazione
Il Modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
È fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato:
- un esemplare cartaceo del Modello predisposto informaticamente;
- nonché copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il Modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.
INTEGRAZIONE DEL MODELLO
È consentita l’integrazione dell’istanza, entro il termine di 30 giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originaria, ferma restando l’efficacia della stessa, barrando la casella “Istanza integrativa”.
L’integrazione dell’istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione (30.09.2015).
Il Modello contenente la richiesta di accesso deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2015.
NOTA BENE – L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione.
ATTENZIONE – Nella ricevuta viene altresì riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata delle Direzioni regionali e delle Direzioni provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano, a cui dovrà essere inviata la documentazione a supporto dell’istanza e la relazione di accompagnamento del professionista.
Distinti saluti