OGGETTO: Opzione fatture e corrispettivi telematici
Introduzione
I soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate, dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute (incluse bolle doganali e note di variazione). Inoltre, i commercianti al minuto possono optare per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Opzione trasmissione telematica fatture e corrispettivi
Chi
Cos
Soggetti passivi IVA
Opzione trasmissione telematica fatture, bolle doganali, note di variazione
Commercianti al dettaglio
Trasmissione telematica corrispettivi
Termini per l’esercizio dell’opzione
La normativa prevede che:
solo con riferimento al primo anno di applicazione, l’opzione può avvenire entro il 31 marzo 2017 con effetto a decorrere dall’1/1/2017.
una volta esercitata, l’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio;
la revoca va esercita (sempre tramite la stessa funzionalità con cui è esercitata l’opzione) entro il 31/12 dell’ultimo anno di validità dell’opzione ed ha effetto dall’1/1 dell’anno successivo.
Termini esercizio opzione
(Tabella 1)
Termine di esercizio dell’opzione
Efficacia
Revoca
Entro il 31/03/2017
Dall’1/1/2017 e fino al periodo d’imposta 2021 (incluso)
Entro il 31/12/2021 (con effetto dall’1/1/2022).
Se non esercitata la revoca l’opzione si estende per altri 5 periodi d’imposta (ossia fino al 2026)
A regime, l’opzione può essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui ha inizio la trasmissione dei dati.
Termini esercizio opzione
(Tabella 2)
Esempio
Efficacia
Revoca
Opzione esercitata oltre il 31/03/2017 ma entro il 31/12/2017
Dall’1/1/2018 e fino al periodo d’imposta 2022 (incluso)
Entro il 31/12/2022 (con effetto dall’1/1/2023).
Se non esercitata la revoca l’opzione si estende per altri 5 periodi d’imposta (ossia fino al 2027)
Periodicità per la trasmissione dei dati
Se esercitata l’opzione, i dati vanno trasmessi con la seguente periodicità:
per le fatture, la trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno del II° mese successivo quello di chiusura del trimestre di riferimento;
per i corrispettivi, la trasmissione dovrebbe essere quotidiana.Quindi, per chi decide di esercitare l’opzione entro il 31/03/2017, la trasmissione dovrà avvenire con la seguente tempistica:
Registratore di cassa telematico oppure tramite il software “Fatture e corrispettivi”
Anche per l’esercizio o revoca dell’opzione in commento occorre utilizzare il software (gratuito) “Fatture e corrispettivi”. Il tutto può avvenire a direttamente da parte del contribuente (se abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) oppure anche tramite intermediario incaricato.
Per i chiarimenti circa i dati da trasmettere occorre far riferimento alla Circolare n. 1/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate.
Da sapere
Per chi decide di optare per la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi, il legislatore riconosce di vantaggi, ossia:
esonero dal nuovo spesometro trimestrale (semestrale per il 2017) di cui al D. 193/2016;
esonero dalla comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
esonero dalla comunicazione delle avvenute registrazioni delle operazioni con San Marino;
esonero dai modelli Intrastat.
la priorità nei rimborsi Iva, i quali saranno eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti prescritti dall’articolo 30, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) del Dpr 633/72;
la riduzione di due anni (per chi garantisce la tracciabilità di incassi e pagamenti d’importo superiore a 30 euro) dei termini di decadenza degli accertamenti, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette.È, inoltre, previsto l’esonero dalla registrazione delle fatture, dal visto di conformità e dalla garanzia per i rimborsi IVA, ma solo se trattasi di soggetti di cui all’art. 5 DM 4 agosto 2016 (soggetti ammessi al tutoraggio IVA). In particolare, stiamo parlando di:
esercenti arti e professioni;
imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del decreto n. 600 del 1973;
limitatamente all’anno di inizio dell’attivita’ e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati al citato art. 18 del decreto n. 600 del 1973. Optando per la trasmissione telematica dei corrispettivi è fatto, altresì, esonero dall’obbligo di certificazione e registrazione dei corrispettivi stessi (resta fermo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente). Inoltre:
l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi, non implica anche la necessità di optare per la trasmissione delle fatture;
per i distributori automatici, la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria;
una volta esercitata l’opzione, qualora il contribuente non provveda a trasmette i dati richiesti, vengono meno i vantaggi sopra evidenziati e si rende applicabile il relativo sistema sanzionatorio (sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non trasmesso oltre che l’eventuale sospensione della licenza o autorizzazione ad esercitare l’attività).