• Modello Eas scadenza 31 marzo

     

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    OGGETTO: Presentazione modello EAS entro il 31 marzo

    Premessa

     

    Scade il 31 marzo 2017 il termine entro il quale gli enti associativi devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, per usufruire delle agevolazioni previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi).

    Il modello per la trasmissione dei dati ai fini dell’adempimento richiamato è il “modello Eas”. Tale modello può essere trasmesso direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel:

    • entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti;
    • entro il 31 marzo dell’anno successivo il modello deve essere, nuovamente presentato quando nel corso dell’anno cambiano i dati precedentemente comunicati riportando anche i dati che non hanno subito variazioni.
    • Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n. 185/2008), il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
    L’articolo 30, comma 1, del D.L. 185/2008, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.) e all’articolo 4 del D.P.R. 633/72 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il modello EAS approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 02.09.2009.
    Presentazione modello EAS(La scadenza)
    Adempimento Presentazione modello EAS
    Termine adempimento Ente di nuova costituzione – Entro 60 giorni dalla data di costituzione.
    Variazione dei dati forniti nel modello EAS inviato precedentemente – Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi.
    Perdita dei requisiti previsti dalla normativa tributaria – Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti compilando l’apposita sezione.
    Come  In via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel
    Dove trovare il modello Il modello è disponibile al seguente percorso web del sito dell’Agenzia delle Entrate.Home - Cosa devi fare - Comunicare dati - Comunicazioni da parte di Enti associativi (modello Eas) - Modello e istruzioni.Il Modello EAS può essere scaricato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del Provv. 2.9.2009.

     

    Il modello EAS

    Le informazioni acquisite tramite il modello EAS, costituiscono uno strumento rilevante ai fini dell’analisi del rischio volta a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere (elusione fiscale) il pagamento delle imposte dovute.

    La trasmissione del modello costituisce non un obbligo ma un onere a carico, in via generale, degli enti non commerciali di diritto privato di natura associativa che intendono fruire delle disposizioni di favore previste dagli articoli 148 del TUIR e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

    L’obiettivo delle disposizioni normative e di prassi è dunque quello di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal Legislatore fiscale e individuare, conseguentemente, l’uso distorto dello strumento associazionistico.

    Distinti saluti.

     

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