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OGGETTO: Presentazione modello EAS entro il 31 marzo
Premessa
Scade il 31 marzo 2017 il termine entro il quale gli enti associativi devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, per usufruire delle agevolazioni previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi).
Il modello per la trasmissione dei dati ai fini dell’adempimento richiamato è il “modello Eas”. Tale modello può essere trasmesso direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel:
L’articolo 30, comma 1, del D.L. 185/2008, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.) e all’articolo 4 del D.P.R. 633/72 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il modello EAS approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 02.09.2009. | |||||||||||||
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Il modello EAS
Le informazioni acquisite tramite il modello EAS, costituiscono uno strumento rilevante ai fini dell’analisi del rischio volta a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere (elusione fiscale) il pagamento delle imposte dovute.
La trasmissione del modello costituisce non un obbligo ma un onere a carico, in via generale, degli enti non commerciali di diritto privato di natura associativa che intendono fruire delle disposizioni di favore previste dagli articoli 148 del TUIR e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
L’obiettivo delle disposizioni normative e di prassi è dunque quello di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal Legislatore fiscale e individuare, conseguentemente, l’uso distorto dello strumento associazionistico.
Distinti saluti.