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OGGETTO: Il ravvedimento delle ritenute
Cliente, Gentile
con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarle gli aspetti sanzionatori legati all’omessa trattenuta e versamento delle ritenute (a titolo d’acconto e a titolo d’imposta) soffermandoci sulla possibilità di rimedio attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
INTRODUZIONE (SEMPLICE PER IL CLIENTE)
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Il sostituto d’imposta (inteso come datore di lavoro, committente, ecc.) sui compensi erogati è tenuto ad operare e versare le ritenute fiscali, le quali possono essere a titolo d’acconto o a titolo d’imposta.
Stiamo parlando, ad esempio, della ritenuta d’acconto del 20% che deve essere operata sul compenso pagato all’avvocato che opera in regime ordinario, oppure della ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% da operare sui ristorni pagati ai soci di cooperative alla risoluzione del rapporto sociale, oppure della ritenuta IRPEF da operare sullo stipendio del lavoratore dipendente. Le predette ritenute devono essere trattenute dal compenso erogato e versate entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso stesso.
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il sistema sanzionatorio
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Qualora il sostituto non dovesse operare o non versare la ritenuta entro il termine indicato in premessa, si rendono applicabili le sanzioni previste alla luce del nuovo sistema sanzionatorio contenuto nel D.Lgs. n. 158/2015 ed entrato in vigore con decorrenza 1° gennaio 2016 (con applicazione del favor rei).
Se ne riporta il dettaglio nella tabella che segue.
La sanzione, tuttavia, è ridotta alla metà per ritardi non superiori a 90 giorni.
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Il ravvedimento | L’omesso versamento della ritenuta è sanabile attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, che prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni.
Se la ritenuta, oltre a non essere versata non è stata nemmeno operata, il sostituto d’imposta deve provvedere altresì a rettificare il compenso nel frattempo erogato.
Oltre alla sanzione occorre versare anche gli interessi al tasso legale annuo (attualmente pari allo 0,2%) per ogni giorno di ritardo.
Di seguito si riportano le regole da seguire per la compilazione dell’F24 in caso di ravvedimento.
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ESEMPIO | Un committente ha omesso il versamento della ritenuta del 20% relativa al compenso pagato ad un ingegnere che opera in regime ordinario.
La ritenuta ammontava ad euro 1.200 ed il compenso è stato pagato a febbraio 2016. Dunque, il committente doveva versare la ritenuta entro il 16 marzo 2016. Decide di ravvedersi, provvedendo al versamento in data 31 ottobre 2016. Questi dovrà versare:
Il modello F24 per il versamento sarà così compilato:
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CHECK LIST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENOMINAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODICE FISCALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. IVA (EVENTUALE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREVE CHECK | q compenso pagato
o Si o No
q Compenso soggetto a ritenuta o Si o No q Ritenuta o Operata e versata o Operata e non versata (ravvedersi) o Non operata e non versata (ravvedersi)
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RECAPITI NECESSARI
AL FINE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINAZIARIA |
MAIL _____________________________________________
TELEFONO ________________________________________
FAX ______________________________________________
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Distinti saluti