• Impianto fotovoltaico

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    OGGETTO: Energia fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche: tassazione

    Premessa

     

    La Legge n°208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) al comma 910, ha riformulato le disposizioni normative definite dal comma 423 della Legge 266 del 2005 in materia di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400 KWh e da fonti fotovoltaiche sino a 260.000 KWh. Sino ai suddetti limiti tali attività costituiscono attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario. La stessa Legge di Stabilità 2016 ha portato a regime tale disposizioni e quindi non operano in via transitoria come avveniva per gli anni 2014-2015 viste le previsioni dell’art.22, comma 1 bis del D.L. 66/2014.

    Pertanto il comma 423 della Legge n°266 del 2005 così modificato dalla Legge di Stabilita 2016, prevede che “ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442”.

     

     

    Requisiti società agricole

     

    Una società può qualificarsi “agricola” ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 99/2004 ove:

    • denominazione sociale: riporta la definizione “società agricola”;
    • oggetto sociale: esercita esclusivamente le attività ex art.2135, c.c., ossia le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse.

    I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

     

    L’Agenzia delle Entrate interviene con la Risoluzione n° 54/E del 18 luglio chiarendo i dubbi in merito al trattamento fiscale delle attività di produzione e di cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali in seguito alle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 alla disciplina.

    Produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali – Il documento di prassi ha precisato che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, fino a 2.400.000 kWh anno, costituiscono attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario. Sono pertanto:

    • tassate su base catastale,
    • nel presupposto che ricorra il requisito della prevalenza che caratterizza le attività agricole connesse, così come precisato nella Circolare 32/E Del 2009.Il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse e ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo siano prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi.La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre i 2.400.000 kWh, andrà invece assoggettata a tassazione forfettaria, sempre a condizione che risulti verificato il requisito della prevalenza.Fotovoltaico – Relativamente al “fotovoltaico”, con la Risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015, è stato precisato che, entro il limite dei 260.000 kWh, la produzione e la cessione da fonti fotovoltaiche costituiscono sempre attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario. L’ambito di applicazione della nuova tassazione forfettaria riguarda invece la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno, sempreché tuttavia risultino rispettati i criteri di connessione all’attività agricola principale individuati dalla Circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 (ovvero dalla nota ministeriale prot. n. 3896 del 2008).In pratica troverà applicazione sull’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
    • In caso contrario, trovano applicazione, per la parte di reddito derivante dalla produzione di energia in eccesso, le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa (Circolare 20/E del 2016).

    Connessione attività agricola

     

    Al fine di stabilire quando la produzione di energia da fonte fotovoltaica si configura quale attività “connessa”, l’Agenzia, nella C.M. 32/2009 ha recepito gli specifici criteri di connessione individuati dal Ministero per le Politiche Forestali (Nota n. 3896/2008).

    In particolare:

    1. la produzione e la cessione di energia da parte di imprenditori agricoli è considerata produttiva di reddito agrario “per la parte generata dai primi 200kW di potenza nominale installata”;
    2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
    1. la produzione di energia fotovoltaica deriva da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, realizzati su strutture aziendali esistenti;
    2. volume d’affari dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) > volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW (senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica);
    3. entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza eccedente i 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.      Distinti saluti
    4. In particolare, ciò che assume rilevanza è il fondo, che, quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici (insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo) deve comunque risultare “normalmente impiegato nell’attività agricola”. Resta fermo che l’esercizio di attività connesse non deve snaturare l’impresa, “contraddicendone la vocazione agricola”.
    5. La Corte Costituzionale (sent. n. 66/2015, in risposta a 2 ordinanze della CTP di Agrigento) ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 c. 423 L. 266/2005 (nel testo anteriore alle modifiche dell’art. 22 c. 1 D.L. 66/2014) anche se non impone un limite di natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la cessione di energia elettrica da fonti agroforestali e fotovoltaiche cessa di essere attività connessa a quella agricola (divenendo così attività d’impresa). Tale attività è da qualificarsi come “diretta alla fornitura di beni” e, quindi, per essa vale il requisito della “utilizzazione prevalente” di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola.
    6. Ne segue che il reddito derivante dalla produzione e dalla vendita dell’energia tramite impianti che eccedono i sopra citati limiti, costituisce per la parte eccedente reddito d’impresa.
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