• Comunicazione dati rapporti finanziari

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    OGGETTO:Comunicazione dati rapporti finanziari

     

    Premessa

    L’art.11 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n° 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, prevede a far corso dal 1° gennaio 2012, che gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 ha indicato le disposizioni di attuazione dell’adempimento sopra citato; a questo provvedimento ne sono seguiti altri due datati rispettivamente 10 febbraio 2015 e 25 gennaio 2016. Proprio con l’ultimo provvedimento il termine entro il quale effettuare la comunicazione integrativa relativa al 2015 dei saldi e delle movimentazioni riguardanti i rapporti finanziari è stato posticipato al 31 marzo 2016. Gli allegati dell’ultimo provvedimento citato sostituiscono integralmente quelli del provvedimento datato 10 febbraio 2015

    Soggetti interessati

    Gli operatori finanziari indicati all’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, già obbligati alla comunicazione di cui al provvedimento del 19 gennaio 2007, effettuano all’Anagrafe Tributaria la comunicazione dei dati di cui sopra, secondo le disposizioni attuative previste dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

     

     

    Soggetti Interessati Banche, Poste italiane, intermediari ex art.106 e 107, TUB, Holding, Confidi, cambiavalute, casse peota, agenti in attività finanziaria, addetti al commercio in oro, istituti di moneta elettronica, Sim, Oicr, Sicav, Sgr, società fiduciarie, operatori di microcredito, agenzie di prestito su pegno, assicurazioni, istituti di pagamento.
    Cosa comunicare Conto corrente e carte di credito con IBAN, Conto deposito titoli e/o obbligazioni, Conto deposito a risparmio libero/vincolato, Rapporto fiduciario ex Legge n. 1966/1939, Gestione collettiva del risparmio, Gestione patrimoniale, Certificati di deposito e buoni fruttiferi, Portafoglio, Conto terzi individuale/globale, Dopo incasso, Cessione indisponibile, Cassette di sicurezza, Depositi chiusi, Contratti derivati, Carte di credito/debito, Garanzie, crediti, finanziamenti, fondi di pensione, patto compensativo, finanziamento in pool, partecipazione, prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, acquisto e vendita di oro e metalli preziosi, operazioni extra conto e altri rapporti.
    Data scadenza adempimento A partire da quest’anno l’invio annuale di saldi e movimentazioni va effettuato entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento; per l’invio dei dati relativi al 2015 il termine è stato però differito al 31 marzo 2016.

     

    Non costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione l’invio, seppur nei termini, di parte della comunicazione.

    L’invio della comunicazione entro i termini sopra riportati è considerato comunicazione ordinaria; al fine di garantire il consolidamento dei dati dell’Archivio dei rapporti (Provvedimento dell’Agenzia del 25 gennaio 2016):

    • non sono consentiti invii ordinari di comunicazioni integrative annuali oltre 90 giorni dal termine stabilito. Decorso tale termine, eventuali modifiche ai saldi comunicati sono possibili solo con comunicazione straordinaria;
    • le variazioni ordinarie riferite alle anagrafiche o ai dati descrittivi del rapporto intervenute nel mese precedente devono essere comunicate con invio di tipo straordinario (aggiornamento o sostituzione).

    Sono inoltre introdotte altre tipologie di soggetti da comunicare e i codici corrispondenti:

    • 4) titolare ditta;
    • 6) delegato di sportello-delegato occasionale;
    • 7) titolare effettivo (campo non obbligatorio);
    • 8) garantito.

     

    I codici indicati devono essere utilizzati a partire dal 1 gennaio 2016.

     

    Carte di credito prepagate con codice IBAN

     

    Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e ancor prima con il D.M. 363 del 29 dicembre 2015, le carte prepagate dotate di codice Iban, sulle quali quindi è possibile ricevere pagamenti, entrano nell’archivio rapporti; oltre alla consistenza iniziale e finale gli operatori dovranno indicare anche la giacenza media mantenuta nell’anno. Fino ad oggi quest’ultima indicazione non era obbligatoria. Tali carte sono dunque assimilate ai conto correnti bancari e postali e vanno indicate con lo stesso codice 01; per le carte non dotate di Iban, vanno sì indicate ma con codice differente, ossia 99. Tale novità comporterà l’invio straordinario di un secondo file di aggiornamento/sostituzione tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2016, quindi fino al 31 marzo si seguiranno le vecchie regole.

     

    Distinti saluti

    Articolo evidenziato come
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