• ravvedimento acconti 2015

     

     

     

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    OGGETTO: Unico 2015: ravvedimento acconti 

     

    Premessa

     

    I soggetti che non hanno effettuato il versamento delle imposte risultanti da Mod. UNICO 2015 entro il termine ultimo del 30 novembre 2015, possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti entro i 30 giorni successivi, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del minimo) utilizzando il Mod. F24.

     

    Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (quindi 0,2% per ogni giorno di ritardo).

    La regolarizzazione

     

    Per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti il contribuente deve effettuare, entro il 14 dicembre 2015, i seguenti versamenti:

    • imposte dovute;
    • interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
    • sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo dalla data in cui la violazione è stata commessa.

     

     

    Versamenti tra il 15° giorno e il 30° giorno

     

    Per i versamenti effettuati dal 15° al 30° giorno dalla scadenza, la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua in tutto o in parte il pagamento è pari al 30% dell’importo non versato.

    La fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando:

    • l’imposta o maggiore imposta;
    • gli interessi moratori (con maturazione giorno per giorno);
    • la sanzione in misura ridotta pari a 1/10 della sanzione del 30%, corrispondente quindi al 3%.

     

     

    Versamenti oltre il 30° giorno

     

    Anche per i versamenti effettuati oltre il 30° giorno dalla scadenza la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, il pagamento rimane sempre pari al 30% dell’importo non versato.

     

    Anche in questo caso la fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando:

    • l’imposta o maggiore imposta;
    • gli interessi moratori (con maturazione giorno per giorno)
    • la sanzione che è così suddivisa:
    • Ravvedimento medio

    ð      è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 3,33% (sanzione del 30% ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (comma 637 Legge di Stabilità 2015);

    • Ravvedimento Lungo

    ð      è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. È prevista una sanzione fissa del 3,75% (1/8 del 30%) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

     

    Modifiche Legge di Stabilità 2016

     

    Con il D.Lgs. 158/2015, molte penalità amministrative relative alla violazione delle norme tributarie risultano più favorevoli rispetto alla versione oggi in vigore. Il D.Lgs. 158/2015 dispone la decorrenza delle nuove sanzioni dal 1° gennaio 2017. Il DDL Stabilità 2016, tuttavia, anticipa la decorrenza al 1° gennaio 2016.

     

    Secondo le nuove norme la sanzione per insufficiente/omesso versamento del tributo (articolo 13 del D.Lgs. 471/97) viene ridotta alla metà dal D.Lgs. 158/2015 se il versamento viene eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni (fermo restando che se il tributo viene versato con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione si riduce ulteriormente a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo).

    Sicché, nel caso di pagamento entro il 90esimo giorno successivo, la penalità passa dal 30% al 15% (e all’1% per ogni giorno di ritardo fino al 15esimo giorno).

    Per gli acconti dovuti lo scorso 30 novembre se, il contribuente attende l’inizio anno 2016, sarà possibile applicare la riduzione da ravvedimento (1/9 nei 90 giorni) sul 15%, la quale risulta più conveniente rispetto al caso del ravvedimento eseguito nel 2015.

    In sostanza se l’anticipo delle nuove norme al 1.1.2016 verrà confermato nel testo finale della Legge di Stabilità in caso di omesso pagamento dell’acconto qualora questo non venisse regolarizzato entro gli 8 giorni successivi risulterà conveniente aspettare il 1.1.2016 e sanare l’omissione entro 90 giorni dall’omissione (28 febbraio) in quanto si fruirebbe di un ravvedimento “super conveniente“ pari all’1,67 per cento (la penalità passerebbe dal 30 al 15 per cento ridotta ad 1/9 fruendo del ravvedimento operoso).

    Distinti saluti

     

     

     

     

     

     

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