• Voluntary disclosure

     

     

     

     

     

     

                                                                                                                                                                Ai gentili Clienti

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    OGGETTO: Voluntary disclosure: proroga per tutti

       

    Le nuove scadenze

     

    Nell’iter di conversione del Decreto Legge 153/2015 (che ha concesso la tanto auspicata proroga) si erano sparse voci circa una nuova modifica dei termini di presentazione delle istanze integrative, prevedendo che la procedura di collaborazione volontaria non possa essere integrata più di una sola volta dai contribuenti (sia in aumento sia in diminuzione) entro 30 giorni dalla data di presentazione ed entro lo stesso termine andrà presentata la relazione illustrativa contenente i documenti e le informazioni rilevanti.

    Nella versione originaria del Decreto Legge e della relativa relazione illustrativa circolate al momento della approvazione da parte del Governo non si prevedeva il suddetto termine perentorio dei 30 giorni, ma si stabiliva esclusivamente la possibilità:

    ð      di presentare l’istanza entro il 30.11.2015;

    ð      di integrare l’istanza e presentare la documentazione a supporto entro il 30.12.2015.

     

     

    Alle nuove scadenze come sopra delineate si aggiungeva un’altra rilevante novità:

    • la possibilità per tutti (anche chi avesse già presentato la richiesta) di effettuare l’eventuale integrazione della richiesta e la presentazione della relazione illustrativa con la relativa documentazione entro il 30 dicembre 2015.

    La relazione governativa al decreto legge precisava che non è precluso a coloro che abbiano già presentato l’istanza, anche integrativa, «entro la data di entrata in vigore del presente decreto, di produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015».

    Pertanto, veniva meno l’obbligo di presentare la relazione entro 30 giorni dalla domanda di accesso (obbligo peraltro non previsto dalla legge, ma dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2015/13193).

     

    La modifica e la smentita

     

    Nella versione della relazione illustrativa al Decreto Legge che circolava nelle Commissione competenti pareva farsi un passo indietro, prevedendo che la procedura di collaborazione volontaria non possa essere integrata più di una sola volta dai contribuenti (sia in aumento sia in diminuzione) entro 30 giorni dalla data di presentazione ed entro lo stesso termine andrà presentata la relazione illustrativa contenente i documenti e le informazioni rilevanti.

     

    Tale modifica è stata seccamente smentita dal sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, a margine della seduta della commissione Finanze del Senato sul decreto che proroga il termine del programma di emersione dei capitali detenuti illegalmente all’estero.

    È stata infatti confermata la possibilità di integrare l’istanza e di presentare lla documentazione accompagnatoria per i soggetti che avevo presentato l’istanza originaria entro lo scorso 30 Settembre nel termine del 30 dicembre 2015.

     

     

     

     

     

    Distinti saluti

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