• Avvisi bonari – nuove regole

                                                                                                                                                 Ai gentili Clienti

                                                                                                                                                 Loro sedi

     

    OGGETTO: Rateizzo avvisi bonari e atti di accertamento: nuove regole

    Premessa

    Il Consiglio dei Ministri di martedì 22 settembre 2015, ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo, di attuazione della Legge Delega Fiscale n. 23/2014, che reca le misure per la revisione della disciplina della riscossione dei tributi.

    Il decreto contiene importanti novità riguardo alle regole di rateizzo degli avvisi bonari e di alcuni istituti definitori dell’accertamento, quali accertamento con adesione e accertamento definito per acquiescenza.

    In particolare le novità riguardano il numero massimo di rate trimestrali in cui è possibile chiedere il rateizzo e l’introduzione del c.d. “lieve inadempimento” riguardo la decadenza dal beneficio.

    Le nuove regole di rateizzo per gli avvisi bonari

    Il D.Lgs. di attuazione della Legge Delega Fiscale n. 23/2014, interviene modificando l’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997. In particolare, è aumentato da 6 a 8 il numero massimo di rate trimestrali in cui è possibile rateizzare gli avvisi bonari di importo non superiore a 5mila euro ricevuti in seguito a controlli per la liquidazione delle imposte (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) e controlli formali delle dichiarazioni (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973).

    Resta, invece, invariato il numero massimo di rate trimestrali qualora l’importo da rateizzare sia superiore a 5mila euro. In tal caso, il contribuente può ottenere la rateizzazione in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

    Nulla è cambiato in merito ai termini di versamento della prima rata che deve essere eseguito entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d’irregolarità.

    Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Inoltre, le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

    Le novità per gli atti definitori dell’accertamento

    Le nuove disposizioni introducono novità anche in materia di rateazione dell’accertamento con adesione e dell’accertamento definito per acquiescenza.

    È lasciato invariato il numero massimo di rate trimestrali, fissato in 8, per la dilazione degli avvisi di accertamento con adesione e quelli definiti per acquiescenza. È aumentato, invece, da 12 a 16 il numero massimo di rate trimestrali per importi superiori a 50.000 euro.

    In questo modo, il Legislatore uniforma il numero di rate massimo, fissato in 8, sia per gli avvisi bonari che per gli istituti definitori dell’accertamento.

    Il versamento della prima rata deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di definizione dell’accertamento.

    Il lieve inadempimento e la riduzione della sanzione

    Nulla cambia in merito alla decadenza dal beneficio della rateizzazione. In particolare, il contribuente decade dal beneficio, in caso di mancato pagamento della prima rata o in caso di mancato pagamento di una delle rate diverse (dalla prima) entro la scadenza della rata successiva. Ad esempio, decade il contribuente che non versa la seconda rata entro il termine di scadenza per il versamento della terza rata.

    Sono, tuttavia, concesse due attenuanti, che contemplano il c.d. “lieve inadempimento”:

    • non si decade dalla dilazione se il pagamento della prima rata avviene con ritardo ma entro i 7 giorni successivi la scadenza;
    • non si decade dalla dilazione se il contribuente omette di pagare una rata diversa dalla prima e l’omissione è di importo non superiore al 3% e comunque non superiore a 10mila euro.

    È inoltre diminuita, dal 60% al 45% dell’importo non versato, la sanzione prevista in caso di decadenza dalla dilazione.

    La decorrenza delle novità per gli avvisi bonari

    Per gli avvisi bonari, le nuove disposizioni, si applicheranno a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 (per i controlli sulla liquidazione delle imposte di cui all’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972); dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (per i controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

    Quindi, ad esempio, le nuove disposizioni si applicano in merito ad un avviso bonario avente ad oggetto un Modello UNICO/2015 ricevuto dal contribuente in seguito ad un controllo sulla liquidazione delle imposte relative al periodo 2014.

    Se si tratta di avvisi bonari aventi a oggetto tassazioni separate (art. 17 del Tuir), le nuove disposizioni si applicano dalle dichiarazioni per l’anno 2012, mentre per le altre tassazioni separate (ex art. 21 del Tuir) dalle dichiarazioni relative al 2013.

    La decorrenza delle novità per gli atti di accertamento

    Per gli atti di accertamento con adesione e per gli accertamenti definiti per acquiescenza le novità si applicano alle definizioni intervenute dall’entrata in vigore del presente D.Lgs. la cui pubblicazione è attesa a giorni in Gazzetta Ufficiale.

     

    Distinti saluti

    Articolo evidenziato come
Comments are closed.