OGGETTO: Niente lettera d’intento cartacea in Dogana
Premessa
L’art. 20 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014, entrato in vigore il 13.12.2014) ha trasferito in capo al c.d. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d’intento.
La norma prevede che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della norma (13.12.2014 -12.04.2015) l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento, al fine di dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.
In conformità a tale previsione, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto mettere a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento, esonerando l’esportatore abituale dalla consegna della lettera d’intento alle Dogane.
Il ritardo della semplificazione
Per difficoltà legate ad aspetti informatici del sistema, la tempistica stabilita per l’applicazione a regime della nuova disciplina non è stata rispettata. L’Agenzia delle Dogane (con nota 46452/RU del 20 Aprile 2015) comunicava che con un apposita nota saranno diramate le istruzioni di dettaglio relative all’attivazione dei controlli sostanziali bloccanti che “consentiranno la dispensa dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate e delle relative ricevute di presentazione per ambedue i tipi di dichiarazioni d’intento”.
Dal 25 Maggio operativa la semplificazione: niente più lettere d’intento cartacee in Dogana
Essendo state superate le suddette difficoltà legate ad aspetti informatici del sistema, è stata fissata al 25 maggio 2015 la data di attivazione dell’interoperabilità con l’Agenzia delle entrate. Pertanto, da tale data, gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione (vedi Nota n. 58510 del 20 maggio 2015 dell’Agenzia delle Dogane).
Viene inoltre resa operativa la possibilità di presentare la Dichiarazione d’intento per più importazioni.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 38 del 13.04.2015, ha ammesso la possibilità, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, di presentare una dichiarazione d’intento che possa riguardare una serie di operazioni doganali d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento. Nella nota 46452/RU del 20 Aprile 2015, l’Agenzia delle Dogane aveva chiarito che “con successiva nota, che sarà diramata non appena si ridurrà la percentuale degli errori di compilazione riguardanti gli estremi della dichiarazione d’intento …….., si comunicherà la data a partire dalla quale saranno in esercizio tali procedure, condizione necessaria per l’utilizzo in dogana anche della dichiarazione d’intento valida per più operazioni”.
In linea con quanto previsto dalla citata risoluzione, con comunicazione del 20 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni d’intento. Pertanto, per le operazioni di importazione, l’operatore può compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento.
Nel primo caso, inserisce il “valore presunto” dell’imponibile ai fini IVA dell’operazione d’importazione che intende effettuare che tenga cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile ai fini dell’impegno del plafond IVA, in quanto l’importo effettivo è quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.
Nel secondo caso, inserisce l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento.