• Nuove black list

    OGGETTO: Nuove Black list

    Premessa

    Con il co. 678 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2015 il Legislatore demanda al Ministero dell’Economia l’emanazione di una Black list ai fini dell’applicazione dell’art. 110, co. 10 – 12bis, D.P.R. 917/1986, utilizzando come unico parametro di riferimento l’esistenza di accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni.
    Si attendeva l’emanazione del Decreto attuativo della citata disposizione che, seppur in ritardo e con qualche modifica, è stato pubblicato sulla G.U. n. 107 dell’11 Maggio 2015 (D.M. 27.04.2015).

    Nota bene – L’esigenza di emanare tale Black list è collegata in primo luogo alle recenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia (San Marino, Hong Kong, Lussemburgo, Singapore, ecc…), nelle quali vengono sempre inserite disposizioni atte a garantire un adeguato scambio di informazioni tra gli Stati contraenti.

    Le modifiche al D.M. 23.01.2002

    Con il D.M. 27.04.2015, pubblicato sulla GU dell’11.05.2015, è stata conferma la suddivisione dei paesi Black list già contenuta nei precedente Decreti (D.M. 23.01.2002).
    Il suddetto D.M. si compone di tre articoli:
     nell’articolo 1 vengono individuati gli Stati che si considerano sempre a fiscalità privilegiata; con il nuovo Decreto l’articolo 1 viene completamente riscritto e vengono indicati i seguenti Stati che si considerano sempre “paradisiaci” ai fini della disciplina sull’indeducibilità dei costi Black list: Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, , Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
    Rispetto alle precedente versione sono state espunti. Alderney (Isole del Canale), Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Montserrat.
     nell’articolo 2, che fornisce alcuni Stati da considerare paradisiaci con alcune eccezioni rappresentate da talune tipologie societarie, vengono espunti:
    - Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
    - Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
     nell’articolo 3 si elencano gli Stati che si considerano Black list limitatamente a determinate tipologie di società ovvero a soggetti che godono di un regime fiscale similare. Da tale articolo vengono espunti la Costarica e le isole Mauritius.

    Paese D.M. 23.1.2002 Limitazioni Modifiche D.M. 27.04.2015
    Alderney
    (Isole del Canale) art. 1 Eliminato
    Andorra art. 1
    Angola art. 3 Con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code
    Anguilla art. 1 Eliminato
    Antigua art. 3 Con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale Legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni
    Antille Olandesi art. 1 Eliminato
    Aruba art. 1 Eliminato
    Bahamas art. 1
    Bahrein art. 2 Con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero
    Barbados art. 1
    Barbuda art. 1
    Belize, art. 1 Eliminato
    Bermuda art. 1 Eliminato
    Brunei art. 1
    Costa Rica art. 3 Con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; Eliminato
    Dominica; art. 3 Con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero
    Emirati Arabi Uniti art. 2 Con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta Eliminato
    Ecuador art. 3 Con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi
    Filippine art. 1 Eliminato
    Giamaica art. 3 Con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act
    Gibilterra art. 1 Eliminato
    Gibuti (ex Afar e Issas) art. 1
    Grenada art. 1
    Guatemala art. 1
    Guernsey (Isole del Canale) art. 1 Eliminato
    Herm (Isole del Canale) art. 1 Eliminato
    Hong Kong art. 1
    Isola di Man art. 1 Eliminato
    Isole Cayman art. 1 Eliminato
    Isole Cook art. 1
    Isole Marshall art. 1
    Isole Turks e Caicos art. 1 Eliminato
    Isole Vergini britanniche art. 1 Eliminato
    Isole Vergini statunitensi art. 1
    Jersey (Isole del Canale) art. 1 Eliminato
    Kenia art. 3 Con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
    Kiribati (ex Isole Gilbert) art. 1
    Libano art. 1
    Liberia art. 1
    Liechtenstein art. 1
    Lussemburgo NO (Solo per D.M. 21.11.2001) con riferimento alle società holding di cui alla locale Legge del 31 luglio 1929;
    Macao art. 1
    Maldive art. 1
    Malesia art. 1 Eliminato
    Mauritius art. 3 Con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies Eliminato
    Montserrat art. 1 Eliminato
    Nauru art. 1
    Niue art. 1
    Nuova Caledonia art. 1
    Oman art. 1
    Panama art. 3 Con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
    Polinesia francese art. 1
    Monaco art. 2 Con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
    San Marino NO
    Portorico art. 3 Con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
    Saint Kitts e Nevis art. 1
    Salomone art. 1
    Samoa art. 1
    Saint Lucia art. 1
    Saint Vincent e Grenadine art. 1
    Sant’Elena art. 1
    Sark (Isole del Canale) art. 1
    Seychelles art. 1
    Singapore art. 2 (Solo per D.M. 23.1.2002) con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Eliminato
    Taiwan NO
    Svizzera art. 3 Con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”;
    Tonga art. 1
    Tuvalu (ex Isole Ellice) art. 1
    Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); art. 3 Con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.
    Vanuatu art. 1

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