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OGGETTO: Comunicazione all’INPS per i forfettari
Premessa
Come noto la Legge di Stabilità 2015 (con l’art.1 commi da 54 a 89) ha introdotto un nuovo regime, in vigore dal 1°gennaio 2015, per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano rispettato nell’anno precedente i seguenti requisiti:
• ricavi/Compensi: non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 della Legge 190/2014, diversi in base all’attività ATECO esercitata (non rilevano i ricavi da adeguamento a studi di settore);
• costi per lavoratori/dipendenti: non superiori a 5.000 Euro lordi;
• costi per beni strumentali: non superiori a 20.000 Euro al lordo degli ammortamenti (i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio di impresa, arte o professione concorrono per il 50%, non rilevano i beni immobili e per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente);
• prevalenza dei redditi da lavoro autonomo: rispetto ad eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati (non rileva se il rapporto di lavoro dipendente è cessato o se la somma dei due diversi tipi di reddito non eccede complessivamente i 20.000 Euro).
I contribuenti che scelgono di aderire al nuovo regime forfetario versano un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionale regionale e comunale all’IRPEF ed IRAP pari al 15% del reddito percepito nel periodo d’imposta e calcolato forfetariamente in base all’attività esercitata ai fini ATECO.
Regime previdenziale agevolato
Soltanto i contribuenti esercenti attività d’impresa, che applicano il regime forfetario, hanno il diritto di godere di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.
Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale (c.d. contributi IVS “fissi”).
L’utilizzo del regime agevolato contributivo non è automatico ma è subordinato ad un’apposita comunicazione telematica effettuata all’INPS subito dopo l’iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva.
Al venir meno del regime forfetario, si decade anche dal regime agevolato contributivo e non è più possibile accedervi nuovamente, ancorché risulti possibile rientrare nel regime forfetario.
Per coloro che usufruiscono del regime agevolato contributivo, non è riconosciuta la riduzione di 3 punti percentuali per i collaboratori di età inferiore a 21 anni, né la riduzione alla metà per i contribuenti ultra 65enni.
Comunicazione INPS
L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto, secondo le modalità di seguito descritte:
Modalità di accesso per i soggetti già esercenti attività d’impresa
I soggetti già esercenti attività d’impresa alla data del 1/1/2015, hanno l’onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.
Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
Modalità di accesso per i titolari di imprese di nuova costituzione.
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione – attraverso la citata procedura telematizzata – al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
Ove la dichiarazione di adesione pervenga all’Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i Modelli F24 precompilati con i Codici INPS e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti.
Cordiali saluti.
Roberta Vailati