• Nuovo regime dei minimi

    Ai gentili Clienti
    Loro sedi

    OGGETTO: Nuovi minimi e ritenute d’acconto

    Premessa

    Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a determinati limiti, differenziati in relazione all’attività esercitata (limite compreso tra € 15.000 e € 40.000).
    Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 D.L. 98/2011:
    • esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
    • non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
    • esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
    • non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi;
    • non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);
    • esclusione dall’IRAP;
    • possibilità di sostenere spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;
    • esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri;
    • reddito determinato forfetariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese;
    • introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l’eliminazione del minimale contributivo;
    • applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF.

    L’adozione del regime in esame non è limitata a coloro che iniziano l’attività ma riguarda tutte le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa/lavoro autonomo che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.

    Non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta

    Tra le semplificazione sopraesposte figura anche la non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta.
    Dal momento che nel regime forfetario è possibile assumere collaboratori, sebbene entro il plafond annuale di 5.000 euro, si è posto il problema dell’applicazione, versamento e dichiarazione della ritenuta operata sui redditi corrisposti ai collaboratori.
    In questo caso la norma prevede l’esclusione dall’applicazione della ritenuta e, conseguentemente, del suo versamento e dichiarazione.

    L’esclusione dall’obbligo di operare la ritenuta alla fonte si estende anche ai compensi corrisposti a professionisti per eventuali prestazioni di servizi ricevute.

    ATTENZIONE – In questi casi è previsto solamente che l’imprenditore o professionista deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percipiente e l’ammontare del reddito erogato non soggetto a ritenuta.

    Non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta

    Rimanendo in tema di ritenute è anche previsto che i ricavi o compensi relativi al reddito soggetto al regime forfetario non siano assoggettati a ritenuta d’acconto.
    A tal fine l’imprenditore dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta nella quale occorre indicare che i corrispettivi erogati sono riferiti al reddito soggetto a tassazione sostitutiva.
    L’uso delle parole “ricavi o compensi” rende chiaro che l’esclusione della ritenuta vale anche per i ricavi d’impresa assoggettati alla ritenuta operata dai condomini o dagli istituti di credito sui ricavi relativi a spese che concedono detrazioni fiscali.

    Pertanto, i professionisti e gli intermediari di commercio dovranno riportare in fattura anche la seguente dicitura:
    → “Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014”.

    ESONERO RITENUTE SUI COMPENSI EROGATI
    I contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta ma sono tenuti ad indicare nella dichiarazione dei redditi sia il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte sia l’ammontare degli stessi redditi corrisposti.
    ESONERO RITENUTE SUI COMPENSI PERCEPITI
    I ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’ambito del regime fiscale agevolato non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Il contribuente, a tal fine, deve rilasciare al proprio sostituto un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito, cui le somme afferiscono, è soggetto ad imposta sostitutiva

    Distinti saluti

    Articolo evidenziato come
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