• Novità associazioni sportive dilettantistiche

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    OGGETTO: Novità per le associazioni sportive dilettantistiche

    Premessa

    La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto importanti novità per le associazioni sportive dilettantistiche.

    Il nuovo limite per la tracciabilità delle transazioni

    La Legge di Stabilità 2015 interviene sulla disciplina in tema di tracciabilità delle transazioni per gli enti e associazioni, portando ad un importo pari o superiore a 1.000 euro la soglia oltre la quale vige l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni (non più i 516,46 euro).

    Come noto, infatti, l’articolo 25, comma 5 della Legge 133/1999, prima del 01.01.2015 stabiliva che:
    “I pagamenti a favore di società enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (516,46 euro), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli”.

    Tutti i versamenti e i pagamenti di importi superiori a 516,46 euro da parte di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche dovevano pertanto transitare su apposito conto corrente bancario, oppure dovevano essere comunque effettuati in modo da poter dare evidenza del soggetto erogante o del soggetto percipiente.
    L’inosservanza della disposizione in oggetto comportava la decadenza dalle agevolazioni di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, (che, come noto, delinea l’apposito regime tributario di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche), nonché l’applicazione di una sanzione pecuniaria (da 258,23 a 2.065,83 euro).

    NOTA BENE – È da ricordare che, così come chiarito con la risoluzione 102/E del 2014 dell’Agenzia delle Entrate, la normativa in tema di tracciabilità dei pagamenti non può essere limitata al campo delle associazioni sportive dilettantistiche ma a tutti i soggetti che applicano il regime speciale della Legge 398/91, tra le quali le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco.

    La sanatoria per le rateazioni

    Il comma 710 della Legge di Stabilità 2015 prevede che le associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione degli avvisi bonari possono chiedere, entro sei mesi dalla data del 1° gennaio 2015, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute.
    Tale possibilità è estesa anche agli importi dovuti a seguito di avvisi di accertamento, accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali.

    NOTA BENE – Il fatto che la norma parli di associazioni “che siano decadute” dal beneficio della rateazione, lascia pensare che la sanatoria sia riservata a tutti quegli enti che hanno pagato nei termini almeno la prima rata, mentre non può considerarsi ricompreso nella fattispecie in esame il caso dell’associazione che sia decaduta perché non abbia versato la prima rata degli importi dovuti entro i termini previsti.

    Alcun riferimento è presente nella norma in merito agli importi iscritti a ruolo presso l’Agente della riscossione. Ecco perché deve ritenersi che, se l’associazione è decaduta da una rateazione Equitalia non potrà richiedere un nuovo piano di rateazione.

    Distinti saluti

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