• Omaggi – nuove regole

    OGGETTO: Decreto Semplificazioni. Omaggi più convenienti

    Premessa

    L’articolo 30 del Decreto Semplificazioni Fiscali (D. Lgs. 175/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90) prevede l’innalzamento da euro 25,82 ad euro 50,00 della soglia che consente l’integrale detraibilità dell’Iva sull’acquisto degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa ricompresi tra le spese di rappresentanza.

    Nota bene Le nuove disposizioni entreranno in vigore con riferimento agli acquisti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto, che avverrà trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso in G.U.

    Considerando che il D. Lgs. Semplificazioni Fiscali (D. Lgs. 175/2014), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90, a più di un mese dalla sua approvazione, avvenuta nel C.d.M. del 30.10.2014, questo entrerà in vigore il 13.12.2014.
    Pertanto:
     per gli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati “effettuati” entro il 12.12.2014 si applicheranno le vecchie regole, e dunque l’IVA sarà indetraibile per beni di importo unitario superiore ad euro 25,82;
     per gli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati “effettuati” a partire dal 13.12.2014 si applicheranno le nuove regole, e dunque l’IVA sarà indetraibile per beni di importo unitario superiore ad euro 50,00.

    Indetraibilità IVA acquisti di beni destinati ad essere omaggiati
    Entro il 12.12.2014 Dal 13.12.2014

    Beni di importo unitario superiore ad euro 25,82 Beni di importo unitario superiore ad euro 50,00

    Nota bene – In sostanza, per i beni con costo unitario tra 25,83 euro a 50 euro, non si potrà detrarre l’Iva sugli acquisti effettuati prima del 13 dicembre 2014, anche se le relative fatture sono registrate successivamente.

    Quando si considera effettuata l’operazione?

    L’efficacia dell’innalzamento della soglia per la detrazione dell’IVA sull’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati ricompresi tra le spese di rappresentanza, è collegata al momento di effettuazione dell’operazione.

    OSSERVA – L’art. 6, co. 1, D.P.R. 633/1972 sancisce che per i beni mobili il momento di effettuazione dell’operazione corrisponde alla data della consegna o spedizione delle merci, sempre tenendo conto di acconti e fatturazione anticipata che fanno sorgere autonomamente il debito dell’imposta al pagamento e alla data di emissione della fattura (art. 6. co. 4, D.P.R. 633/1972), limitatamente all’importo pagato o fatturato alla data della fattura o a quella del pagamento.
    Detraibilità IVA acquisti di beni destinati ad essere omaggiati
    Momento di effettuazione dell’operazione
    Effettuati entro il 12.12.2014 Effettuati a partire dal 13.12.2014
    Acquisto beni destinati ad essere omaggiati Spedizione o consegna dei beni entro il 12.12.2014 Spedizione o consegna dei beni a partire dal 13.12.2014
    Fattura emessa anticipatamente prima del 13 dicembre 2014, anche senza consegna o spedizione dei beni Fattura emessa anticipatamente a partire dal 13 dicembre 2014, anche senza consegna o spedizione dei beni
    Beni destinati ad essere omaggiati pagati entro il 12.12.2014 Beni destinati ad essere omaggiati pagati a partire dal 13.12.2014
    DDT indicato in fattura differita con data massima 12.12.2014 DDT indicato in fattura differita con data 13.12.2014 in avanti.
    Prestazioni di servizi Fattura emessa entro il 12.12.2014 Fattura emessa dal 13.12.2014

    Imposte dirette

    Ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES), per l’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati effettuati entro il 12.12.2014 si prevede l’integrale deducibilità solo se hanno un imponibile di acquisto non superiore a:
    - 48,08 euro, se l’Iva è al 4%;
    - 45,45 euro, se l’Iva è al 10%;
    - 40,98 euro, se l’Iva è al 22%.
    Se vengono superati questi imponibili, si applicheranno le percentuali di deduzione previste dal D.M. 19.11.2008; il suddetto Decreto prevede la deduzione, nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza nel D.M. 19.11.2008, nell’anno di sostenimento e nel limite dell’importo annuo massimo ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del Conto economico) le seguenti percentuali:
     1,3% con ricavi proventi gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;
     0,5% con ricavi proventi gestione caratteristica da 10 milioni di euro a 50 milioni di euro;
     0,1% con ricavi proventi gestione caratteristica superiori a 50 milioni di euro.

    Acquisti di beni destinati ad essere omaggiati: deducibilità IRES/IRPEF
    Acquisti effettuati entro il 12.12.2014 Acquisti effettuati dal 13.12.2014
    Integrale deducibilità Integrale deducibilità
    Imponibile di acquisto non superiore a:
    - 48,08 euro, se l’Iva è al 4%;
    - 45,45 euro, se l’Iva è al 10%;
    - 40,98 euro, se l’Iva è al 22%. Imponibile di acquisto non superiore a euro 50,00

    Articolo evidenziato come
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