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    OGGETTO: Acconto IVA. La scadenza del 29.12.2014

    Premessa

    Entro il 27.12 di ogni anno va versato l’acconto IVA.
    Per il 2014, la scadenza viene posticipata al 29.12.2014, dato che il 27 è un sabato.
    L’art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70 (c.d. Decreto “sviluppo”), ha, infatti, stabilito lo slittamento al primo giorno non festivo successivo, per tutti gli adempimenti fiscali, aventi scadenza originariamente cadente di sabato, domenica o altro giorno festivo.

    Soggetti tenuti o esclusi dal versamento

    Sono obbligati a versare l’acconto IVA, i contribuenti dotati di partita iva, che effettuano:
    • liquidazioni e versamenti mensili, ex art. 1 del DPR 100/98;
    • liquidazioni e versamenti trimestrali, ex art. 7 del DPR 542/99 e art. 74 c. 4.

    Non sono tenuti al versamento dell’acconto IVA:
    • coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2014;
    • coloro che hanno cessato o cesseranno l’attività nel 2014, ma in ogni caso anteriormente al 1° dicembre, se contribuenti mensili, o al 1° ottobre, se contribuenti trimestrali;
    • i contribuenti mensili che, nel mese di dicembre 2013, hanno evidenziato un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso;
    • i contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre dell’anno precedente, ovvero dalla dichiarazione relativa all’anno precedente (per i trimestrali “per opzione”), risultava un credito IVA;
    • i soggetti che prevedono di chiudere l’ultima liquidazione del 2014 con un’eccedenza detraibile d’imposta;
    • i contribuenti trimestrali “per opzione” che prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale 2015 (anno 2014);
    • i contribuenti trimestrali “per opzione” che prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale 2015 (anno 2014);
    • i contribuenti in regime agricolo di esonero ex art. 34 c. 6;
    • i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74 c. 6;
    • le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/91;
    • i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA;
    • i contribuenti che, nell’anno precedente, hanno usufruito del regime agevolativo delle nuove attività produttive (art. 13 della L. 388/2000): sia coloro che hanno iniziato l’attività nel 2014 e sia coloro che ne sono usciti con decorrenza 2014;
    • i contribuenti ex minimi 2014 : ovvero coloro che nel 2013 hanno adottato il regime dei minimi e nel 2014 hanno applicato il regime ordinario (per obbligo o per opzione);
    • soggetti che adottano il regime contabile naturale super-semplificato (ovvero coloro che sono fuoriusciti dal regime dei minimi per mancanza dei requisiti ma che conservano i requisiti di fatturato ecc.);
    • i soggetti che devono versare un importo inferiore ai 103,29 euro.

    I metodi di calcolo

    I metodi che il contribuente può utilizzare per determinare l’acconto sono tre: storico, previsionale e analitico.

    Metodo storico
    La determinazione dell’acconto sulla base del “dato storico” consiste nel calcolare l’importo dovuto nella misura dell’88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto essere effettuato) nello stesso periodo dell’anno precedente (2013).
    La base di riferimento è quindi commisurata all’ammontare dell’IVA a debito risultante:
    • dalla liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2013, per i contribuenti mensili;
    • dalla liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2013, per i contribuenti trimestrali “speciali” (o “per natura”) di cui all’art. 74 co. 4;
    • dalla dichiarazione annuale relativa al 2013, per i contribuenti trimestrali “per opzione” di cui all’art. 7 del D.P.R. 542/99.

    Metodo previsionale
    Determinazione dell’acconto sulla base della stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del 2014 – se si prevede di dover liquidare:
    • per il mese di dicembre del 2014 (contribuenti mensili), o
    • per il quarto trimestre 2014 (contribuenti trimestrali “speciali”), o
    • per la dichiarazione del 2014 (contribuenti trimestrali “per opzione”),
    un importo a titolo di acconto IVA inferiore a quello versato nel 2013, l’acconto dell’88% è calcolato su tale minore importo.
    In pratica, il contribuente deve fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell’anno.
    Al fine di rendere omogenei l’importo relativo al “dato storico” e quello “previsionale”, quest’ultimo deve essere considerato al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

    Metodo analitico
    L’acconto, nella misura del 100%, emerge da una liquidazione periodica aggiuntiva, ottenuta sommando algebricamente i seguenti elementi:
    • (con segno +) l’IVA a debito relativa alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nei registri IVA per il periodo tra il 1° dicembre e il 20 dicembre 2014 (contribuenti mensili) e tra il 1° ottobre e il 20 dicembre 2014 (contribuenti trimestrali);
    • (con segno +) l’IVA a debito relativa alle operazioni effettuate tra il 1° novembre ed il 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione;
    • (con segno -) l’IVA a credito relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro degli acquisti nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 20 dicembre 2014 (contribuenti mensili) e tra il 1° ottobre e il 20 dicembre (contribuenti trimestrali);
    • (con segno -) l’IVA a credito relativa alle operazioni intracomunitarie, per le quali la corrispondente IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione);
    • (con segno -) l’eventuale IVA a credito riportata dalla liquidazione relativa al periodo precedente (mese di novembre o terzo trimestre).

    Scomputo dell’acconto

    Si ricorda che l’importo corrisposto a titolo di acconto, verrà scomputato dalla:
    • liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili (quindi entro il 16 gennaio 2015 o il 16 febbraio 2015 per coloro che hanno la contabilità presso terzi);
    • liquidazione relativa al 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali” (tenuti al versamento dell’IVA relativa al quarto trimestre entro il 16 febbraio 2015);
    • dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali “per opzione” (tenuti al versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre, insieme con l’eventuale conguaglio annuale, entro l’ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale, ossia il 16 marzo 2015);
    • attività separate in regime misto di liquidazione – liquidazione di dicembre (entro il 16 gennaio 2015) o liquidazione 4° trimestre (entro il 16 febbraio 2015).

    Sanzioni e ravvedimento operoso

    L’insufficiente o mancato pagamento dell’acconto IVA viene punito con l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata, oltre agli interessi di mora. Tale irregolarità può essere sanata con il ravvedimento operoso e versando sanzioni ridotte:
    • a un 1/10 del 30% (3%) se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve);
    • a un 1/8 del 30% (3,75%) se il pagamento avviene entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (ravvedimento lungo);
    • a un 1/15 del 30% (0,2% per ogni giorno di ritardo) se si procede al versamento entro i 14 giorni successivi alla scadenza e a quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint).

    REGIME SANZIONATORIO
    - OMESSO VERSAMENTO ACCONTO IVA –
    SANZIONE ORDINARIA = 30% IMPORTO OMESSO
    (art. 13 co.1 D.Lgs. 472/97)
    Se si regolarizza entro 14 gg. (10/01/2015)
    RAVVEDIMENTO SPRINT 0,2% (1/15)
    Se si regolarizza entro 30 gg.
    (26/01/2015)
    RAVVEDIMENTO BREVE 3% (1/10)
    Se si regolarizza entro presentazione dich. annuale
    (dal 27/01/2015 – 30/09/2015)
    RAVVEDIMENTO LUNGO 3,75% (1/8)

    In aggiunta al versamento dell’imposta e della sanzione ridotta, occorre versare gli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo (attualmente l’1 %) per ogni giorno di ritardo, partendo dal 27 dicembre a quello in cui il versamento viene effettivamente eseguito.
    I codici tributo per i versamenti tardivi sono:
    • 8904 per la sanzione pecuniaria;
    • 1991 per la quota di interessi tardivi;
    • 6035 o 6013 per i riferimenti del versamento dell’acconto IVA, a seconda che si tratti di contribuenti trimestrali o mensili.
    L’omesso versamento dell’imposta può assumere valenza penale.

    ATTENZIONE – È infatti punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi entro il 27 dicembre l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2014 se l’ammontare risulti superiore a 50.000 euro per il periodo d’imposta.

    Cordiali saluti
    Roberta Vailati

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