• Nuovo Regime dei minimi

    Il nuovo regime dei minini

    L’art. 9 del D.d.L. della Finanziaria 2015 introduce un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, a decorrere dal 2015.

    Il nuovo regime, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime forfetario, prevede in breve:
    la determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. Non è pertanto riconosciuta la deduzione analitica dei costi/spese;
    l’assoggettamento di tale reddito ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’IRAP;
    l’introduzione di un regime agevolato anche ai fini contributivi;
    adempimenti semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nell’attuale regime dei minimi

    Si evidenzia che il regime in esame >non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche< che svolgono un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”. Il reddito e l’imposta Nel nuovo regime l’onere fiscale varia sulla base dell’attività esercitata. Infatti il reddito imponibile dei nuovi forfettari è individuato: applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi il coefficiente di redditività individuato in modo differenziato in base all'attività esercitata; il risultato così ottenuto: è soggetto a una imposta sostitutiva di quelle sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e dell'Irap pari al 15%. Per i soggetti che rispettano le condizioni e i requisiti sopraesposti il regime forfetario costituisce il loro regime naturale che sarà applicato a partire dal 2015. Il contribuente che “naturalmente” presenta tutti requisiti previsti può non applicare il regime in esame esercitando l’opzione per il regime ordinario ai fini IVA e redditi. L’opzione è vincolante per almeno un triennioe si estende successivamente di anno in anno; la stessa va comunicata nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è operata la scelta. Al venir meno delle condizioni che consentono l’applicazione del regime, il contribuente, dall’anno successivo, applica il regime ordinario, potendo successivamente (ri)tornare al regime forfetario se rispetta nuovamente i parametri stabiliti. È possibile restare nel regime agevolato senza più vincoli di tempo.
    La riforma fa cadere, infatti, il vincolo attuale di permanenza dei cinque anni.
    Il nuovo regime sostituirà i regimi agevolati oggi in vigore

    In particolare

           il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 Legge 388/2000);

           il regime fiscale di vantaggio dei minimi (sostitutiva del 5% ex articolo 27, commi 1 e 2 D.l. 98/2011);

           il regime contabile agevolato degli ex minimi (articolo 27, comma 3, D.l. 98/2011):

    saranno sostituti dal nuovo regime forfettario.

    ATTENZIONE – È prevista però la possibilità di un passaggio graduale al nuovo regime per coloro i quali già oggi sono contribuenti agevolati.In particolare i contribuenti che nel 2014 adottano il regime fiscale di vantaggio dei minimi possono continuare in tale regime fino al termine del periodo temporale fissato dalla norma originaria (5 anni o compimento dei 35 anni).In questo modo non viene “cancellato” dal 1° gennaio 2015 il precedente regime dei minimi ma si viene a determinare, di fatto, un “affiancamento” dei due regimi. In questo modo per un lungo periodo la novità prevista si accosterà al vecchio regime dei minimi che non scomparirà completamente, almeno per il momento.
    I calcoli di convenienza
    Questo “affiancamento” può determinare per il contribuente che intende aprire la Partita Iva nei prossimi mesi una spinta a non attendere troppo e a procedere ad effettuarla entro il fine anno.
    Qualora l’inizio attività avvenisse entro il prossimo 31 dicembre il contribuente potrebbe, infatti, accedere all’attuale regime dei minimi che fiscalmente risulta più conveniente rispetto al nuovo “regime forfettario”.
    I vantaggi sono dati innanzitutto dal fatto che l’aliquota dell’imposta sostitutiva passa dall’attuale 5% al 15%. Inoltre il limite dei ricavi, fisso a 15.000 per l’attuale regime dei minimi, nel nuovo regime forfettario varia dai 15.000 a 40.000 differenziandosi sulla base del codice ateco.

    Considerando che i regimi agevolati sono molto utilizzati da giovani professionisti questi si troveranno a confrontarsi con il nuovo limite di 15.000 ero di parcelle emesse rispetto all’attuale limite di 30.000. Inoltre mentre nel regime dei minimi il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 5% è dato analiticamente dai ricavi meno i costi nel nuovo forfettario il reddito imponibile si calcola attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività (distinto per sulla base del codice ateco del contribuente) sui ricavi conseguiti. In particolare per i professionisti il coefficiente è pari al 78% pertanto in caso di fatturato pari a 10.000 € l’imposta sostituiva si calcolerà su una base imponibile di 7.800 euro.
    Per contro il contribuente che aprisse la partita Iva entro fine anno si troverebbe a versare le imposte per questi ultimi due mesi del 2014 e nel nuovo regime il versamento dei contributi non avviene più sui minimali ma sul reddito dichiarato.

    Inoltre non bisogna scordare il fatto che per il contribuente che aderisce al nuovo regime forfettario nel primo triennio l’onere fiscale viene ridotto a un terzo. In particolare il reddito, assoggettato all’imposta sostitutiva del 15%, è ridotto di 1/3 per l’anno di inizio attività e per i 2 successivi. Un’agevolazione non irrilevante anche se peggiorativa rispetto all’attuale regime dei minimi visto che in questo caso il privilegio dura cinque anni.

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