• Comunicazione auto in comodato 15/10/2014

    OGGETTO: Comunicazione auto in comodato

    Gentile Cliente,

    con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che a partire dal prossimo 3 novembre 2014, ci saranno importanti novità per i veicoli, i motoveicoli ed i rimorchi. Infatti, in caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, o della denominazione dell’ente intestatario della carta di circolazione, o nel caso in cui si verifichi la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato a soggetto terzo (a titolo di comodato, affidamento in custodia giudiziale o locazione senza conducente), il soggetto interessato (avente causa) deve richiedere all’ufficio del Dipartimento per i trasporti l’aggiornamento della carta di circolazione. In caso di mancato rispetto dell’obbligo, scatterà una sanzione minima di € 705.

    L’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione

    Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi, come noto, per poter circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

    La Legge n. 120/2010, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, ha apportato alcune modifiche al nuovo Codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992, introducendo, tra le altre cose, il nuovo comma 4-bis all’art. 94 del Codice in tema di divieto di intestazione fittizia dei veicoli. Il nuovo comma stabilisce che:

    ð  “…, gli atti, …, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3”.

    In sostanza, nel caso di variazione dell’intestatario della carta di circolazione o anche solo di disponibilità del veicolo a favore di un soggetto terzo per oltre 30 giorni, è necessario che il nuovo intestatario o la persona che ha la disponibilità del veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, lo comunichi al Dipartimento per i trasporti, che provvederà ad effettuare apposita annotazione sulla carta di circolazione ed alla registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli istituito presso lo stesso Dipartimento.

    In caso di omissione di questo obbligo, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, che va da € 705 ad € 3.526, somma così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 19.12.2012 a far data dal 1° gennaio 2013.

    Il regolamento di cui al D.P.R. n. 198/2012

    Con D.P.R. n. 198 del 28.09.2012, è stato approvato il regolamento relativo alle modifiche apportate dalla Legge n. 120/2010 al Codice della Strada inerenti la variazione dell’intestatario della carta di circolazione e l’intestazione temporanea di veicoli. L’art. 1 del D.P.R. in parola ha introdotto, in particolare, l’art. 247-bis al D.P.R. n. 495/1992.

    Secondo tale nuova disposizione, in caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione o della denominazione dell’ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi (anche a seguito di atti di trasformazione o di fusione societaria che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano di annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico), gli interessati devono chiedere all’ufficio del Dipartimento per i trasporti territorialmente competente l’aggiornamento della carta di circolazione, mediante emissione di apposito tagliando.

    Ciò vale anche in caso di temporanea disponibilità, per periodi superiori a 30 giorni, a titolo di comodato o per effetto di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o in base ad un contratto di locazione senza conducente.

    Ricevuta tale richiesta, l’ufficio:

    • procede all’aggiornamento della carta di circolazione, intestandola al nuovo soggetto;
    • nel caso di comodato o affidamento in custodia giudiziale, provvede all’annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;
    • nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai 30 giorni, procede all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento e rilasciando apposita ricevuta; in tale archivio é annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
    • in caso di immatricolazione a nome di soggetti incapaci di agire (minori di 18 anni, interdetti giudiziali e legali), provvede all’aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
    • al di fuori dei casi precedenti, provvede all’aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai 30 giorni, in forza di contratti o atti unilaterali.

    Decorrenza della novità

    Il regolamento di cui al D.P.R. n. 198/2012 è entrato in vigore il 7 dicembre 2012, ma sarà operativo solo dal 3 novembre 2014. Il ritardo nell’applicazione degli obblighi deriva, oltre che dallo scarso favore che la norma, nata per limitare truffe e abusi, ha riscosso presso varie parti in causa, anche per i tempi resisi necessari per la predisposizione delle procedure informatiche, come reso noto dalla Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 della Motorizzazione civile, che ha proprio individuato la data del 3 novembre 2014 per la concreta operatività della norma di cui all’art. 247-bis del D.P.R. n. 495/1992.

    Pertanto, come chiarito dalla stessa Circolare, l’obbligo di richiesta di annotazione riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014 e solo da quel giorno scatteranno le sanzioni nei confronti dell’avente causa (comodatario, affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario in caso di locazione senza conducente, erede in caso di veicolo ancora intestato al de cuius nelle more dell’acquisizione della titolarità del bene da parte dell’erede stesso, utilizzatore con contratto di rent to buy).

    Sono da ritenere comunque legittimamente assolti gli obblighi qualora la comunicazione sia effettuata dal dante causa (l’intestatario) su delega scritta dell’avente causa. A tal fine, alla Circolare della Motorizzazione civile sono stati allegati due prototipi di delega esemplificati (Allegato A/1 da utilizzare quando l’avente causa è una persona fisica; Allegato A/2 da utilizzare quando l’avente causa è una persona giuridica).

    Il soggetto che, invece, in forza di un atto posto in essere prima del 3 novembre 2014, usa già un veicolo non proprio o ha un’intestazione non aggiornata non dovrà far nulla; se lo vorrà, comunque, potrà effettuare lo stesso la registrazione, ma si tratta appunto di una facoltà e non di un obbligo sanzionabile, come lo sarebbe invece per gli atti posti in essere dopo il 3 novembre.

    Veicoli interessati

    Le nuove procedure trovano applicazione con riferimento alle carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi se interviene, dal 3 novembre 2014 in poi:

    • una variazione della denominazione dell’ente intestatario;
    • una variazione delle generalità della persona fisica intestataria;
    • la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di:

    ü   comodato;

    ü   affidamento in custodia giudiziale;

    ü   locazione senza conducente;

    • intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci.

    La Circolare di luglio della Motorizzazione civile, interpretando la norma nel punto in cui stabilisce l’obbligo di registrazione per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, afferma che tra questi ultimi vi rientrano anche quelli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonostante essi non siano compresi fra i beni mobili registrati.

    Veicoli esclusi

     

    La Circolare ha precisato che, per ora, le procedure informatiche predisposte non si applicano ai veicoli la cui disponibilità sia assoggetta al possesso di titoli autorizzativi.

    Si tratta dei veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:

    ü  iscrizione al REN (Registro elettronico nazionale) o all’albo degli autotrasportatori;

    ü  licenza per il trasporto di cose in conto proprio;

    ü  autorizzazione al trasporto di presone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (es.: taxi o noleggio con conducente). Per tali tipi di veicoli, infatti, verranno emanate apposite disposizioni.

    Intestatario della carta di circolazione

    La nuova disciplina fa riferimento all’intestatario della carta di circolazione (dante causa), per il quale, come chiarito dalla Circolare, deve intendersi:

    ü  il proprietario del veicolo, compreso il trustee, il locatore (nel caso di locazione senza conducente), il nudo proprietario (in caso di usufrutto) e l’acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio);

    ü  il locatario (in caso di leasing);

    ü  l’usufruttuario.

    Registrazione di una flotta aziendale

    Se le registrazioni riguardano “n” veicoli per un medesimo soggetto (ad esempio, registrazione di un’intera flotta aziendale), si può fare un’istanza cumulativa con un unico modello TT2120 (pagando, quindi, una sola imposta di bollo per l’istanza – € 16,00).

    Tuttavia, le carte di circolazione vanno aggiornate una per una, in quanto l’aggiornamento della denominazione di un veicolo non produce automaticamente anche l’aggiornamento, nell’Archivio nazionale dei veicoli, della denominazione dello stesso intestatario relativamente ai restanti veicoli.

    Si pagheranno, pertanto, “n” diritti di motorizzazione (“n” x € 9,00) quante sono le carte di circolazione da aggiornare.

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